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In questa sessione, riportiamo alcuni dei casi più significativi e recenti, conclusisi positivamente, con la piena soddisfazione dei nostri clienti...
POLIZZA INFORTUNI - N. 30/2024
MALASANITA'' N. 09/2023
La Signora Maria C. di anni 80 (la Cliente), mentre si trovava presso la propria abitazione, cadeva accidentalmente, procurandosi una Frattura Pertrocanterica del Femore Destro. Giunta al Pronto Soccorso del nosocomio, veniva ricevuta dai medici, i quali verbalizzavano una sospetta demenza senile, per il mero fatto che la cliente fosse confusa e spaventata dall'accaduto. Denunciato il fatto alla Compagnia Assicurativa della sua polizza infortuni sulla famiglia, la stessa provvedeva ad inviare alla Cliente, la lista dei documenti occorrenti per la richiesta di indennizzo. Nel frattempo, veniva sottoposta ad intervento chirurgico di protesi totale di acetabolo e testa del femore destro. Trascorsi alcuni giorni, la contraente riceveva bollettino di pagamento per il rinnovo della polizza infortuni che, puntualmente, veniva rinnovata. Durante il periodo di riabilitazione post operatorio, la Cliente cadeva nuovamente, accidentalmente, in casa e, ancora una volta, veniva sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione di una frattura al Femore Sinistro. Denunciato il secondo sinistro alla Compagnia Assicurativa, La Cliente, riceveva replica da parte stessa, che non vi era alcun indennizzo riconoscibile a seguito dei sinistri, poichè la Cliente, risultava essere affetta da demenza senile. La smentita è poi arrivata da un nostro Consulente Medico Specialista Neurochirurgo dell'Ospedale Besta di Milano, il quale, a seguito di visita specialistica erogata alla Cliente, sosteneva che la Cliente era mentalmente sana, senza alcun segno di Demenza Senile. La Cliente è stata successivamente risarcita in primo grado di Giudizio con Euro 90.000,00, secondo la tabella dei massimali riportati in polizza + interessi maturati + spese legali.
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La Signora Giulia F. di anni 89, era ospitata presso una nota RSA del Milanese, ove ricevera le necessarie cure a 360°, considerato il suo precario stato clinico, fisico e psicologico. Nelle sue cartelle cliniche era espressamente evidenziato che, l'Ospite, necessitava di contenimento e di perpetuo monitoraggio da parte del personale infermieristico, anche soltanto per espletare i servizi fisiologici giornalieri. Tuttavia, l'Ospite, veniva lasciato incustodito per pochi minuti, sul water della camera in cui soggiornava e, in quel breve lasso di tempo, l'Ospite si sbilanciava in avanti, sbattendo violentemente il capo sul pavimento, entrando in stato di coma. Dopo pochi giorni ne veniva dichiarato il decesso.
A seguito una causa di primo grado, risoltasi con un risarcimento di "appena" Euro 80.000,00 + spese, in accordo con il cliente, s'è deciso di opporci alla sentenza e di accedere al grado di appello poiché, secondo noi, la cifra risarcitoria per i due Eredi (figlio e figlia), risultava essere molto risicata, rispetto al danno subito.
La sentenza di Appello, non poteva che darci ragione:
in aggiunta a quanto ricevuto in primo grado, ovvero Euro 80.000,00, si sono aggiunti Euro 210.000,00 + spese.
GRANDE VITTORIA E GRANDE SODDISFAZIONE PER TUTTI.
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MALASANITA' N. 045/2021
La Signora Rosa F. di anni 87, era ricoverata presso un noto centro di riabilitazione del Milanese, per effettuare la dovuta fisioterapia post traumatica, a seguito di frattura branca ileo ed ischio-pubica sinistra, causata da una caduta accidentale. Al momento del ricovero e per tutto il periodo successivo, la Sig.ra Rosa F. si era mostrata in stato di disorientamento spazio temporale. Il 27.01.2017, alle ore 2.51, la Sig. Rosa F. era stata ritrovata a terra, sporca di sangue e feci, in quanto, nonostante le spondine, era riuscita a scendere dal letto, sprovvisto di cintura pelvica di contenimento. In seguito alla caduta, la paziente aveva riportato un’emorragia e che, causa del peggioramento delle condizioni di salute, era deceduta il 07.02.2017.
Il Giudice nella sentenza ha espresso quanto segue:
"... Gli elementi tecnici emersi dalla CTU consentono di affermare che, sulla base delle condizioni cliniche, sia fisiche che cognitive, della Sig.ra Rosa F., nonchè sulla base di quanto raccomandato dalla linee guida e buone pratiche accreditate, si sarebbe dovuto prevedere un approccio multifattoriale, con la presenza di personale idoneo o di familiare, ovvero l’utilizzo di una cintura pelvica per il contenimento fisico, oppure l’abbassamento del livello del letto ad un’altezza meno pericolosa.
Alla luce dei predetti elementi – peraltro non specificamente contestati dalla difesa di parte convenuta (che, all’esito del deposito della relazione, non ha formulato osservazioni tecniche) - deve concludersi come, secondo un criterio di preponderanza dell’evidenza, se il personale della struttura convenuta avesse posto in essere misure diverse e più articolate – rispetto alla predisposizione di due spondine di protezione del letto – si sarebbe potuta evitare la caduta e, di conseguenza, l’emorragia cerebrale ed il decesso della Sig.ra Rosa F. ...".
Pertanto, il Giudice, con la sentenza del 30/11/2021 (di cui sopra), ha condannato la struttura ospedaliera al risarcimento del danno agli Eredi della Sig. Rosa con un pagamento di Euro 600.000,00.
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INCIDENTE STRADALE N. 032/2021
Il Signor Bianchi B. di anni 85, durante un attraversamento pedonale, guinto in prossimità del centro strada, veniva sfiorato da un veicolo che, in quel momento, sopraggiungeva a velocità sostenuta, omettendo così la precedenza al Pedone. Lo stesso Signor Bruno, caudicante ed utilizzatore di un tripode in ausilio, per evitare l'impatto, si sbilanciava per poi cadere rovinosamente al suolo. Soccorso dagli stanti e successivamente dai paramedici del 118, veniva accompagnato dagli stessi al pronto soccorso, ove venivano riscontrate le fratture dell'anca e del femore destro. I Medici che l'avevano in cura, decidevano di procedere con l'innesto di una protesi totale. Terminata la degenza ospedaliera, veniva da noi monitorato e coadiuvato nell'effettuare le necessarie visite ortopediche e trattamenti fisioterapici per la riabilitazione, presso strutture Cliniche con noi convenzionate. A chiusura della prognosi, una volta stabilizzatosi clinicamente, veniva sottoposto a visita Medico Legale da un nostro fiduciario, il quale quantificava quanto segue:
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Invalidità permanente (danno biologico) del 40%
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Inabilità temporanea assoluta per giorni 140
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Inabilità temporane parziale di giorni 30 al 75% ed ulteriori giorni 30 al 50%.
Il Sinistro è stato liquidato con Euro 210.000,00 dalla Compagnia Assicurativa e senza alcun anticipo economico da parte del Cliente.
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CASO DI MALASANITA' - N. 107/2019
Il Sig. Roberto H. di anni 50, dializzato, in lista per trapianto renale, gli veniva diagnosticata una grave cardiopatia che consigliò l'impianto di un ICD (implantable cardioverter defiblillator, dispositivo elettrico utilizzato nei pazienti a rischio morte cardiaca improvvisa. Un ICD viene impiantato chirurgicamente sottocute nella regione pettorale, preferibilmente a sinistra, posizionando gli elettrodi negli atri e nei ventricoli per via transvenosa) che venne effettuato presso L'Unità Operativa delle Cardiologia di un rinomato Ospedale della Città di Ravenna, con relativa profilassi preventiva di antibiotici, Dalacin, farmaco scelto dai sanitari (realisticamente), a fronte della specificazione nell'Anamnesi del paziente, di una "allergia alle Cefalosporine" del paziente. La somministrazione di antibiotici (oltre al Dalacin, venne aggiunta una fiala di Ciprofloxacin, nome commerciale della ciprofloxacina) proseguì anche successivamente all'intervento, sino alle dimissioni. In sede di dimissioni fu altresì rimosso il drenaggio della tasca, rimasto in sede dall'intervento. Da meno di un mese dalle dimissioni, a seguito di comparsa di "febbre con brivido" ed eruzioni cutanee, il Sig. Roberto H. tornò a rivolgersi al medesimo nosocomio e, in tale occasione venne effettuata una emocoltura da sangue periferico, che isolava lo Staphylococcus Epidermidis oxacillino-resistente. I sanitari provvidero a fornire una terapia antibiotica (per 7 giorni) con amoxicillina e acido clavulanico (nome commerciale: Clavumed) - farmaco cui, secondo l'antibiogramma, il germe in questione non è sensibile. Dopo circa una settimana, il Sig. Roberto H. tornava al nosocomio per accertamenti presso la Divisione di Nefrologia e Dialisi e, a poche ore di distanza, il paziente manifestò un nuovo episodio febbrile (associato ad una nuova positività all'emocoltura per Staphylococcus Epidermidis). Anche in tale situazione, i sanitari imposero la stessa inutile terapia antibiotica (amoxiciIlina e acido clavulanico) cui aggiunsero, ciprofloxacina (nome commerciale: Ciprofloachin), altro antibiotico cui il detto stafilococco non è sensibile! In un’indagine ecografica eseguita in prossimità dell’impianto dell’ICD documentò un’iniziale cellulite, per cui, lo stesso venne espiantato. I prelievi (essudato della ferita + punta del catetere + materiale bioptico) effettuati a livello dell’impianto dell’ICD risultarono negativi, analogamente alle emocolture precedentemente effettuate e sui prelievi successivi all'espianto. La scintigrafia con leucociti marcati rilevò in particolare grossolana area di intensa iperfissazione in corrispondenza della regione sottocutanea para-sternale sinistra in verosimile corrispondenza della tasca di posizionamento di PM, compatibile con le presenza di fatti settici in regione sottocutanea. In seguito, Il Sig. Roberto H., venne trasferito presso una clinica del Ravennate, ove gli furono impiantati mezzi di assistenza meccanica al circolo. Durante tale degenza venne proseguita (e modificata) la terapia farmacologica. Dopo pochi giorni, comparve un quadro cutaneo che venne definito dal dermatologo come
sindrome di Lyell (necrolisi tossica epidermica). Ulteriori colture risultarono negative su tamponi cutanei su braccio destro, sinistro, gamba destra, sinistra, addome, bronco aspirato. Successivamente, furono rimossi i dispositivi di assistenza meccanica al circolo; un radiogramma del torace documentò un “diffuso disomogeneo addensamento ad ali di farfalla d’ambo i lati per edema alveolare”. La coltura della punta di catetere vascolare risultò positiva per Candida Gabrata e Acinetobacter Baumanii. Il giorno successivo si attestò il decesso del Sig. Roberto H.
Il CTU:
"... in considerazione delle risultanze delle successive emocolture dei prelievi e delle indagini eseguite
sugli stessi, effettuati in occasione dell’espianto dell’ICD, è possibile affermare che dal 15.12.2010 si poteva dichiarare che la sepsi da MRSE era stata risolta dalla terapia antibiotica messa in atto, pertanto da quel momento non era più necessario il proseguimento
del trattamento antibiotico. Alla luce anche della negatività della TC toraco-addominale, si doveva sospettare un quadro di febbre da antibiotici, che andavano subito sospesi. Il proseguimento della terapia antibiotica presso l’Ospedale (solo fino al giorno successivo stante il trasferimento avvenuto il presso la clinica del ravennate con introduzione di cefalosporine (Glazidim) nonostante la nota allergia, ha fatto si che si determinasse la Sindrome di Lyell che ha portato il decesso del Sig. Roberto H. Dunque, riteniamo pertanto censurabile l’operato dei sanitari dell’Ospedale di Ravenna, anche se l’insorgenza della Sindrome di Lyell, patologia causativa del decesso del Sig. Roberto H, è riconducibile con elevata probabilità, stante il momento di insorgenza dei rilievi cutanei al proseguimento dell’inadeguata terapia antibiotica presso la clinica del ravennate in cui veniva trasferito con introduzione presso la quale poi è deceduto..." .
Il Giudice ha condannato il nosocomio di Ravenna al risarcimento del danno agli Eredi del Sig. Roberto H. con Euro 1.350.000,00 comprensivi di spese legali.
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CASO DI MALASANITA' - 06/2018